Art. 18.

      1. Al comma 2 dell'articolo 116 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) disponibilità di locali e attrezzature adeguati al tipo di attività prescelta, secondo gli standard previsti con atto di intesa lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 febbraio 1999, n. 45»;

          b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

          «c) personale sufficiente e adeguato allo svolgimento delle attività di riabilitazione e di reinserimento sociale delle persone tossicodipendenti, secondo gli organici ed i profili professionali previsti con atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 febbraio 1999, n. 45».